PRESTAZIONI OCCASIONALI A TEMPO DETERMINATO IN AGRICOLTURA

PrestazioniOccasionaliAgricoltura

PRESTAZIONI OCCASIONALI A TEMPO DETERMINATO IN AGRICOLTURA

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PRESTAZIONI OCCASIONALI: DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO

Come ricorderete, la Legge di Bilancio 2023 ha vietato dal 1° gennaio 2023 l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese del settore agricolo. Allo stesso tempo ha introdotto in via sperimentale per il biennio 2023/2024 il Lavoro Occasionale a Tempo Determinato in Agricoltura.

A marzo 2023 ci eravamo lasciati in attesa delle circolari applicative di INPS e Ministero del Lavoro: sono arrivate.

Vediamo allora come funziona il Lavoro Occasionale a Tempo Determinato in Agricoltura.

Ricordiamo di che cosa si tratta…

La Legge di Bilancio 2023 prevede il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite alle attività stagionali di durata massima di 12 mesi, con il limite di 45 giornate lavorative per singolo lavoratore.

Quali sono i prestatori ammessi?

Possono assumere la qualifica di operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) i soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti, quali:

  • disoccupati;
  • percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, RDC e Assegno di inclusione;
  • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
  • titolari di pensione di vecchiaia;
  • giovani con meno di 25 anni iscritti ad un corso di studi;
  • detenuti o internati ammesse al lavoro esterno e i soggetti in semilibertà.

Hanno un limite di durata per anno civile?

Sì, il singolo lavoratore può prestare massimo 45 giornate di lavoro all’anno.

Datori di lavoro ammessi

Esclusivamente i datori di lavoro agricolo che svolgono attività agricole di natura stagionale, incluse le attività connesse, che rispettano i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro.

Non sono previsti limiti dimensionali legati al numero di dipendenti già occupati dal datore di lavoro.

Le agenzie di somministrazione non possono assumere OTDO.

Obblighi del datore di lavoro

  • Verificare prima dell’inizio della prestazione la sussistenza dei requisiti soggettivi del lavoratore, mediante autocertificazione.

     

  • Effettuare la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego competente.

  • Iscrivere i lavoratori OTDO nel Libro Unico del Lavoro, anche in un’unica soluzione.

     

  • Corrispondere un compenso calcolato sulla base delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali. La retribuzione deve essere corrisposta mediante strumenti tracciabili.

     

  • Versare la corrispondente contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola. Con particolare riferimento agli OTDO i contributi saranno determinati applicando l’aliquota ridotta relativa ai territori svantaggiati.

Tutele per l’OTDO

Il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola è:

  • rilevante ai fini delle prestazioni previdenziali, assistenziale e di disoccupazione;
  • computabile per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
  •  

Quali le sanzioni e in quali casi?

  • In caso di superamento del limite delle 45 giornate lavorative per singolo prestatore è disposta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli ammessi al lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, o di violazioni dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al CIP, è prevista una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione.

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