04 Nov Voucher e agricoltura: modalità di utilizzo
Nel settore agricolo vengono utilizzati frequentemente i voucher, ossia i buoni di pagamento per prestazioni di natura occasionale, anche e soprattutto perché varie attività agricole sono di tipo prettamente stagionale. Vediamo quali sono le ultime novità in materia.
La normativa in materia è stata recentemente modificata dal D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015, che ha apportato rilevanti modifiche in tema di contratti di lavoro prevedendo anche per il settore di interesse l’innalzamento del limite del compenso annuo percepito dal prestatore di lavoro a 7.000 euro (con riferimento alla totalità dei committenti) e la possibilità di acquisto dei voucher per i committenti imprenditori o liberi professionisti,esclusivamente con modalità telematiche.
Anche per gli imprenditori agricoli committenti il D.Lgs. 81 introduce il limite dei 2000 euro netti annui (2.666 euro lordi) di compenso per singolo prestatore. Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7.50 euro e corrisponde all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di lavoro subordinato previsto dal CCNL di settore.
L’utilizzo dei voucher garantisce inoltre la copertura previdenziale INPS e quella assicurativa INAIL.
Nel settore agricolo i soggetti che possono svolgere lavoro accessorio sono suddivisi a seconda delle dimensioni delle aziende agricole utilizzatrici. In particolare:
- le aziende agricole con volumi d’affari superiori a 7.000 euro: i prestatori di lavoro possono essere i pensionati, i giovani con meno di anni 25 “regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado” compatibilmente con gli impegni scolastici (i giovani devono comunque avere compiuto almeno i 16 ani di età e, se minorenni, devono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale), i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Si ricorda inoltre che i prestatori d’opera sopra citati possono essere utilizzati solo per lo svolgimento di attività agricola di carattere stagionale (essenziale per esempio per le attività agrituristiche);
- le aziende agricole con volumi d’affari inferiore a 7.000 euro: il prestatore può essere qualsiasi soggetto in qualunque tipo di attività anche non stagionale purché non sia stato iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno precedente.
Come anticipato, tra le novità apportate dal D.Lgs. 81/2015, vi è quella che modifica il limite economico del prestatore per rientrare nell’ambito del lavoro occasionale accessorio. In tal senso dal 2015 i compensi percepiti dal prestatore non possono superare 7.000 euro netti (pari a 9.333 euro lordi) nel corso dell’anno solare con riferimento alla totalità dei committenti.
Il limite viene ridotto per i prestatori percettori di misure integrative o di sostegno al reddito quali cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione Naspi, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità: per essi il limite economico è di 3000 euro netti (pari ad euro 4000 lordi) per anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Anche le imprese agricole che assumono manodopera tramite voucher sono tenute a osservare tutta la normativa e gli adempimenti previsti per la sicurezza sul luogo di lavoro: quindi visita medica preventiva a cura del medico competente in azienda o presso l’Asl, redazione del documento sulla valutazione rischi/autocertificazione, formazione degli addetti, uso dei dispositivi di protezione individuali e sorveglianza sanitaria.
Il committente, inoltre, ha l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione di lavoro, anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.