13 Gen Convalida dimissioni/risoluzione consensuale della lavoratrice madre e lavoratore padre
La “Riforma Fornero” stabilisce che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la richiesta di dimissioni presentata
– dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e
– dal lavoratore/lavoratrice durante i primi tre anni di vita del bambino
devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro territorialmente competente.
La convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto avviene tramite colloquio diretto, i lavoratori interessati devono presentarsi personalmente presso gli uffici della DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) e compilare il modulo di dichiarazione.
Il Ministero del Lavoro con nota del 18/12/15 rende noto l’aggiornamento del modello di convalida.
Rispetto alla precedente versione nel nuovo modello sono state inserite :
– l’informativa sulla possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria e di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in sostituzione del congedo parentale;
– due voci relative all’avvenuta fruizione degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità;
– tre motivi di mancata convalida (mancata genuinità del consenso, mancata conoscenza dei propri diritti, altro);
– l’elenco delle motivazioni delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.
Il nuovo modulo sarà utilizzato dagli uffici della DTL a partire dall’anno 2016.