Convalida dimissioni/risoluzione consensuale della lavoratrice madre e lavoratore padre

Convalida dimissioni/risoluzione consensuale della lavoratrice madre e lavoratore padre

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La “Riforma Fornero” stabilisce che  la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la richiesta di dimissioni presentata

– dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e

– dal lavoratore/lavoratrice durante i primi tre anni di vita del bambino

devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro territorialmente competente.

La convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto avviene tramite colloquio diretto,  i lavoratori interessati  devono presentarsi personalmente presso gli uffici della DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) e compilare il modulo di dichiarazione.

Il Ministero del Lavoro con nota del 18/12/15 rende noto l’aggiornamento del modello di convalida.

Rispetto alla precedente versione nel nuovo modello sono state inserite :

– l’informativa sulla possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria e di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in sostituzione del congedo parentale;

– due voci relative all’avvenuta fruizione degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità;

– tre motivi di mancata convalida (mancata genuinità del consenso, mancata conoscenza dei propri diritti, altro);

– l’elenco delle motivazioni delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

Il nuovo modulo sarà utilizzato dagli uffici della DTL a partire dall’anno 2016.