LE NUOVE SANZIONI TRIBUTARIE

LE NUOVE SANZIONI TRIBUTARIE

 

La Legge di Stabilità 2016 ha anticipato al 01.01.2016 la decorrenza delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 158/2015 in materia di sanzioni amministrative tributarie.
Di seguito un breve riepilogo delle principali novità (ad esclusione delle sole voci variate al solo fine dell’aggiornamento dei valori all’Euro).

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OMESSA DICHIARAZIONE
Viene confermata la sanzione “base” prevista per l’omessa dichiara­zio­ne, dal 120% al 240% delle imposte dovute, specificando espres­sa­mente che ciò vale pure ai fini IRAP, con un minimo di 250,00 euro.
Se non sono dovute imposte, la sanzione continua ad essere fissa, da 250,00 euro a 1.000,00 euro.

Tuttavia, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’in­vio di quella per l’anno succes­sivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e diviene quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di 200,00 euro. In quest’ultima fattispecie, se non sono dovute imposte la sanzione è anche in tal caso fissa, da 150,00 euro a 500,00 euro.

L’innovazione è indipendente dal ravvedimento operoso, che, ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97, continua ad essere possibile solo entro 90 giorni dal termine per la presentazione del­la dichiarazione. Si segnala però che l’invio della dichiarazione con pagamento integrale delle imposte entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e comunque prima del­l’inizio di un controllo fiscale/penale rappresenta una causa di non punibilità del reato di omessa dichiarazione.

Le medesime considerazioni, a livello generale, valgono per l’IVA, con la differenza che, da un lato, la sanzione per omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte va da 250,00 euro a 2.000,00 euro, dall’altro, non è previsto il raddoppio per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scrit­ture contabili.
Per l’omessa presentazione degli studi di settore rimane applicabile la sanzione di 2.000,00 euro, qualora il contribuente non provveda a tale adempimento anche a seguito dell’invito da parte dell’ufficio.

DICHIARAZIONE INFEDELE
Viene abbassata la sanzione “base” contemplata per la dichiarazione infedele (indicazione, ai fini delle singole imposte, di un minor reddito, di un’imposta inferiore o di un credito superiore a quello spettante). Essa diviene dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, in luogo di quella dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito.
La “nuova” versione fa riferimento alla “differenza del credito uti­liz­za­to” e non più alla sola “differenza del credito”, sicché si può dedurre che non potrà essere san­zio­nato, ai fini dichiarativi, il contribuente che indica in dichiarazione un credito non spettante, sen­za utilizzarlo in compensazione.
Le medesime disposizioni valgono in generale anche ai fini Iva.

CANONI DI LOCAZIONE
Se il ca­no­ne di locazione immobiliare ad uso abitativo non è dichiarato o è di­chiarato in misura inferiore la sanzione potrà andare dal 240% al 480% dell’imposta in ca­so di omessa dichiarazione del canone locatizio, oppure dal 180% al 360% in caso di infedele di­chiarazione del medesimo.
A differenza del sistema vigente, per come è formulata la norma, il raddoppio della sanzione sembra operare solo quando il contribuente ha optato per la “cedolare secca”.
Il regime sanzionatorio descritto non riguarda invece le locazioni stipulate nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI
Diminuisce la sanzione sull’errata documentazione/registrazione del­le operazioni imponibili, che non sarà più dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non corret­ta­men­te documentato/registrato nel corso dell’anno, ma dal 90% al 180%. Rimane la mi­sura minima della sanzione, pari a 500,00 euro.

Si introduce, nella norma richiamata, un apposito periodo, che san­­ci­sce: “la sanzione è dovuta nel­la mi­sura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liqui­da­zione del tributo”.

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REVERSE CHARGE
a) Omessa/errata applicazione reverse charge

E’ punita con una sanzione fissa da 500,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora, però, l’operazione non risulti nemmeno dalla contabilità, la sanzione è elevata ad una mi­sura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.

b) Iva assolta erroneamente dal cedente/prestatore

Se, per errore, il cedente/prestatore emette una fattura con IVA in situazioni ove si sarebbe do­vuto applicare il reverse charge , la sanzione, nella fattispecie descritta (imposta irregolarmente assolta dal cedente/prestatore), risulta a carico del cessionario/committente, e va da 250,00 euro a 10.000,00 euro.
Il cedente/prestatore, per la sanzione, è un obbligato solidale, e deve corrispon­de­re l’IVA addebitata in fattura.
Rimane fermo il diritto di detrazione, in costanza dei requisiti di legge, ad opera del cessionario/committente.
La “nuova” disciplina del reverse charge opera pure per gli acquisti intracomunitari. Dovrebbe ora essere applicabile la sanzione che va da 500,00 euro a 20.000,00 euro, o dal 5% al 10% dell’imponibile se l’operazione non emerge nemmeno dalle scritture contabili, con un minimo di 1.000,00 euro.

DICHIARAZIONI DI INTENTO
In base al DLgs. 158/2015, la sanzione prevista in caso di emissione della fattura non imponibile prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento non sarà più dal 100% al 200% dell’imposta, ma applicata in misura fissa, per un importo variabile da 250,00 euro a 2.000,00 euro.

TARDIVI VERSAMENTI DI IMPOSTE
Viene dimezzata la sanzione quando la tardività è contenuta entro i 90 giorni dalla scadenza del termine.

In virtù di ciò, i tardivi versamenti saranno così puniti:
-per i ritardi sino a 14 giorni, la sanzione operante sarà quella del 15% ridotta a 1/15 per gior­no di ritardo;
-per i ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione sarà pari al 15%;
-per i ritardi superiori a 90 giorni, la sanzione sarà pari al 30%.
Ciò è indipendente dal ravvedimento operoso, per cui le riduzioni delle sanzioni de­rivanti dal medesimo dovranno essere applicate sulle nuove percentuali, come sopra indicate.

MODELLO F24 A ZERO
L’omessa presen­ta­zione del modello F24 contenente i dati relativi all’eseguita compensazione, è punito con una pena fissa di 100,00 euro. La sanzione è quindi diminuita, passando dagli attuali 154,00 euro a 100,00 euro.
Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è ri­dot­ta a 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Viene abrogato l’art. 25 co. 5 della L. 133/99, nella parte in cui prevede la decadenza dalle agevo­lazioni sancite dalla L. 398/91 nel caso in cui venga violato l’obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti di importo pari o superiore a 1.000,00 euro.

Tale articolo sancisce che le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime agevolato della L. 398/91 (ossia con reddito d’impresa forfetizzato e pari al 3% dei proventi commerciali introi­tati) hanno l’obbligo di effet­tuare incassi e pagamenti, per somme pari o superiori a 1.000,00 euro, esclusivamente attraverso modalità tali da permettere la c.d. “trac­cia­bilità” (ossia tramite sistema ban­cario/postale), al fine di rendere efficaci i controlli tributari.

La violazione dell’art. 25 della L. 133/99 comporterà, quindi, solo l’ap­plicazione della sanzione di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97, da 250,00 euro a 2.000,00 euro.