27 Lug Ferie e Contributi
I contributi sulle ferie si devono versare anche quando non sono godute … ma ricorda che le sanzioni per l’impresa restano comunque!
Nella gestione ed organizzazione dei tempi di lavoro dei propri collaboratori con contratto di lavoro subordinato, l’imprenditore deve fare attenzione al diritto sacrosanto e irrinunciabile degli stessi a fruire di periodi di riposo per reintegrare le energie psicofisiche spese durante l’attività lavorativa: le ferie. In ogni caso i contributi sulle ferie non godute vanno obbligatoriamente versati all’INPS … ma non dimenticare le sanzioni e i rischi collegati al mancato godimento di questo diritto …
La scadenza dell’obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute è quella individuata nei limiti fissati dalla Convenzione OIL n. 132/1970 (18 mesi dalla fine dell’anno che dà il diritto alle ferie, che possono essere prolungati, per un periodo limitato, con il consenso del lavoratore interessato).
Pertanto, in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, entro il 18º mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie i contributi all’INPS si versano comunque. Nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause previste da norme di legge (es. malattia, maternità, ecc.). che si siano verificate nel corso dei 18 mesi, il termine rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento e riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa
Tecnicamente, quindi i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute; successivamente, quando le ferie verranno effettivamente fruite o alla cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione imponibile sarà sgravata dello stesso importo per non pagarci la contribuzione una seconda volta.
Attenzione però, l’adempimento contributivo obbligatorio non esaurisce tutti i rischi dell’impresa: in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1, d.lgs 66/2008 (quello che tratta delle Ferie appunto) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta
… e se il lavoratore si ammala a causa dello stress procurato dal mancato godimento di un suo diritto?
Oderzo lì 22/07/2016
Giulio Filipozzi