21 Ott NOVITA’ VOUCHER 2016 e CHIARIMENTI
Vi aggiorniamo sui chiarimenti intervenuti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare del 17 ottobre 2016 rispetto all’utilizzo dei Voucher.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
A decorrere dal giorno 8 ottobre 2016, i datori di lavoro che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio devono effettuare una comunicazione via mail alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.
CONTENUTO E FORMA DELLA COMUNICAZIONE
Per i datori di lavoro non agricoli, nel testo dell’ e-mail devono essere indicati:
•codice fiscale e ragione sociale del committente
•i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
•il luogo della prestazione
•il giorno, l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Per i datori di lavoro agricoli, devono essere indicati:
•codice fiscale e ragione sociale del committente
•i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
•il luogo della prestazione
•la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 3 giorni dall’inizio della prestazione.
Le e-mail devono essere prive di qualunque allegato e riportare nell’oggetto codice fiscale e ragionale sociale del committente.
La modalità di invio della comunicazione tramite SMS al momento non è operativa.
A CHI INVIARE LA COMUNICAZIONE
La comunicazione dovrà essere inviata alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo e-mail:
•Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it
•Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it
•Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it
SANZIONI
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, in aggiunta alla maxi- sanzione per lavoro nero.