16 Nov TRATTAMENTO DI FINE MANDATO
Il trattamento del TFM corrisposto agli amministratori di società
Esaminiamo il TFM (Trattamento di Fine Mandato), indennità che può essere prevista di comune accordo tra società ed amministratore, in aggiunta alla corresponsione del compenso annuale e da corrispondersi alla fine del mandato, con particolare attenzione al trattamento fiscale.
L’Istituto del TFM pur non essendo espressamente previsto da C.C., è un accordo raggiungibile tra società ed amministratore che nella prassi si riconduce alla disciplina civilista richiamata dall’art. 2120 del C.C. riguardante il TFR del lavoro subordinato.
Detto accordo potrà essere già previsto al momento della stipula dell’atto costitutivo della società oppure potrà essere disciplinato in un momento successivo. Comunque sia determinata, la suddetta indennità deve essere rilevata tra i costi dell’esercizio in cui l’amministratore assegnatario ha esercitato la sua funzione.
L’accantonamento potrà essere effettuato, ad esempio, mediante la rilevazione a fine esercizio del costo a favore di uno specifico fondo da appostarsi nelle passività (accantonamento TFM amministratore a Fondo TFM amm.re)
Ai fini della disciplina fiscale da applicare al momento della materiale liquidazione all’amministratore è importante però stabilire il momento in cui tale accordo società -amministratore è stato stabilito. Infatti, perché si possa applicare la disciplina della TASSAZIONE SEPARATA individuata dall’art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR, il diritto a ricevere tale compenso aggiuntivo deve risultare da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
In altri termini prima della nomina dell’amministratore deve sussistere accordo sul Trattamento di Fine Mandato, sia esso derivante dall’atto costitutivo o, in mancanza di tale disposizione societaria, sia esso derivante da specifico accordo (avente data certa) deliberato dall’assemblea ordinaria della società medesima.
È successivamente intervenuto il Decreto Salva Italia (articolo 24 del D.L n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 comma 31) che ha stabilito che ai compensi di fine mandato il cui diritto alla percezione è sorto dal 01.01.2011 che eccedono il 1.000.000 di euro non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR.
In conclusione la società applicherà la ritenuta d’acconto IRPEF del 20% sul TFM diminuito della quota Inps a carico dell’amministratore ai compensi non oltre il milione di euro, corrisposti agli amministratori che hanno concluso l’incarico da gennaio 2011 in poi solo se il TFM è stato accordato con atto avente data certa precedente all’inizio dell’attività di amministratore.
Oderzo lì 16/11/2016
Giulio Filipozzi