24 Feb ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Di che cosa si tratta?
La Legge di bilancio 2017, prevede un esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato), effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Più precisamente, è previsto che i datori di lavoro privati,
• con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo),
• possano beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all’anno.
Per quali rapporti di lavoro spetta l’esonero?
L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro
• attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dall’art. 1, comma 33, della Legge n. 107/2015 (120 ore per gli istituti tecnici e professionali e 60 ore per i licei),
ovvero 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati ai sensi del capo III del D.Lgs n. 226/2005, ovvero 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, ovvero 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari
oppure
•periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.