RIMBORSO VOUCHER

RIMBORSO VOUCHER

VoucherLavoro01
Come noto, a decorrere dal 17 marzo 2017 è stata abrogata la disciplina del lavoro accessorio e, di conseguenza, dopo tale data il datore di lavoro non avrebbe più dovuto acquistare voucher per le prestazioni.

Peraltro, sono giunti all’INPS pagamenti per l’acquisto dei buoni lavoro anche successivamente al 17 marzo 2017.

In ogni caso il datore di lavoro dopo il 17 marzo 2017 non ha più potuto utilizzare i buoni, anche se acquistati precedentemente a tale data.

È stata, quindi, prevista una modalità di rimborso dei versamenti per l’acquisto di buoni lavoro (effettuato prima o dopo il 17 marzo 2017) non utilizzati: i committenti dovranno presentare domanda di rimborso alle sedi INPS utilizzando il modello SC52, allegando la documentazione indicata dall’Istituto in Messaggio INPS n. 4405 del 7 novembre 2017