TIROCINI IN VENETO? ECCO COSA DEVI SAPERE

TIROCINI IN VENETO? ECCO COSA DEVI SAPERE

180221_Tirocini600b

Tirocini in Veneto?
Ecco cosa cambia!

In seguito alle nuove disposizioni della Regione Veneto in materia di  tirocini, di seguito le principali novità  ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.

Iniziamo dalla definizione di tirocinio, soggetto ospitante e tutor:

TIROCINIO
misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un’esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorirne l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto.

SOGGETTO OSPITANTE
datore di lavoro avente sede nel territorio del Veneto e che risponde ai seguenti requisiti:

  • essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008 (Testo Unico salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”);
  • non aver in corso procedure concorsuali, salvo diverso accordo con organizzazioni sindacali;
  • non avere in corso sospensioni dal lavoro, salvo diversi accordi con le organizzazioni sindacali;
  • non deve aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti collettivi, licenziamenti g.m.o. o risoluzioni di apprendisti al termine del periodo formativo.

TUTOR
Un soggetto in possesso di competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; può seguire massimo 3 tirocinanti contemporaneamente.

Ecco, invece, quali sono i tirocini possibili:

TIROCINI ESTIVI E DI ORIENTAMENTO

  • Soggetti: studenti, durante le vacanze estive, iscritti ad un ciclo di studi
  • Soggetto Promotore:
    • Centro Per l’Impiego
    • Istituti scolastici limitatamente ai propri allievi
  • Durata: da 14 giorni a 3 mesi

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

  • Soggetti: neo-qualificati, neo-diplomati, neo-laureati, neo-dottorati (entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio)
  • Soggetto Promotore: Istituti scolastici limitatamente ai propri ex allievi
  • Durata: da 2 a 6 mesi

TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO

  • Soggetti: disoccupati/inoccupati iscritti al Centro Impiego di residenza, lavoratori sospesi, lavoratori a rischio disoccupazione, lavoratori occupati in ricerca di altra occupazione, disabili, soggetti in condizione di svantaggio, minori in dispersione scolastica
  • Soggetto Promotore:
    • Centro Per l’Impiego
    • Enti accreditati dalla Regione Veneto
    • ULSS
    • ANPAL
    • Agenzie per il lavoro
  • Durata: da 2 a 6 mesi, sono previste delle durate diverse per particolari soggetti (disabili, persone svantaggiate,….)

Di seguito I LIMITI NUMERICI DEI TIROCINI in base alla tipologia aziendale:

  • liberi professionisti, piccoli imprenditori, società senza dipendenti (il professionista/titolare/socio devono prestare in modo continuativo l’attività lavorativa): 1 tirocinante;
  • unità operative  con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 : 1 tirocinante;
  • unità operative con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 20: 2 tirocinanti;
  • unità operative con dipendenti a tempo indeterminato da ventuno o più:  10%.

Nel calcolo dei dipendenti  non si deve tener conto degli apprendisti.

Si precisa che sono previste delle deroghe per i datori di lavoro che hanno assunto come lavoratore subordinato un tirocinante, pertanto, il limite numerico può variare.

Quali, invece, i DIRITTI DEL TIROCINANTE?

  • riposo giornaliero, pause e  riposi settimanali;
  • applicazione della disciplina della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • tutela lavoro minorile;
  • non incide sullo stato di disoccupato del prestatore.

E l’ IMPEGNO ORARIO?

  • nei limiti del normale orario di lavoro del CCNL applicato dall’impresa;
  • minimo 50% dell’orario settimanale previsto dal CCNL di settore per i lavoratori dipendenti;
  • il tirocinio si dovrà svolgere in fascia diurna, salvo nel caso in cui l’attività aziendale non consenta la fascia diurna.

E quali le indicazione per la SOSPENSIONE e la RIPETIBILITÀ dei tirocini:

Il tirocinante ha diritto alla sospensione in caso di astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia superiori a 30 giorni. Il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale, almeno 15 giorni.

Il tirocinante, invece, può svolgere un solo tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante.

E, infine, ecco i COSTI PER IL SOGGETTO OSPITANTE:

  • Copertura assicurativa INAIL
  • Polizza R.C. Terzi
  • Indennità di partecipazione: minimo € 450 lordi (diminuito in caso di orario ridotto o per l’erogazione di buoni pasto o mensa – attenzione limiti per percettori di ammortizzatori sociali).

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della regione Veneto, cliccando qui.