26 Apr CCNL PUBBLICI ESERCIZI: ECCO LE NOVITÀ
Leggi e scopri le principali novità
del nuovo CCNL Pubblici Esercizi,
Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
In data 8 febbraio 2018 è stato siglato il CCNL per i dipendenti delle aziende dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo.
L’accordo, firmato dai sindacati del settore Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, con Fipe Confcommercio, Angem e Aci Alleanza delle Cooperative, è in vigore dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021. Il nuovo CCNL sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010, riproponendo gran parte dei contenuti.
Di seguito le principali novità del nuovo accordo.
A CHI SI APPLICA? E A CHI NO?
Si applica ad aziende pubblici esercizi; aziende della ristorazione collettiva; ad aziende della ristorazione commerciale, ovvero attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti; stabilimenti balneari; alberghi diurni; rifugi alpini.
Non si applica alle aziende alberghiere e campeggi villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta (per i quali si applica il CCNL Turismo Confcommercio – Federalberghi 18 gennaio 2014), nonché alle agenzie di viaggio (FIAVET non risulta tra le Parti firmatarie dell’accordo 8 febbraio 2018) e ai porti ed approdi turistici.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Il CCNL 2018 prevede che l’aumento a regime per il IV livello a tempo pieno è di 100 euro, riparametrati per gli altri livelli con i seguenti scaglionamenti:
• € 25,00 1 gennaio 2018
• € 20,00 1 gennaio 2019
• € 20,00 1 febbraio 2020
• € 15,00 1 marzo 2021
• € 20,00 1 dicembre 2021
ORARIO DI LAVORO: FACOLTÀ DI APPLICARE ORARIO MULTIPERIODALE
L’accordo introduce una nuova disciplina delle flessibilità dell’orario di lavoro con una distribuzione multiperiodale, per fronteggiare le variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, fermo restando il rispetto del riposo giornaliero e settimanale.
Si contempla la possibilità per l’azienda di realizzare diversi regimi di orario, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane. Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell’orario di lavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti. Ai lavoratori coinvolti va garantita la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario.
ROL (PERMESSI)
L’accordo stabilisce per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 2018 un diverso trattamento per la maturazione dei permessi: per i primi 2 anni spettano le 32 ore retribuite per le festività soppresse, per il 3° e 4° anno vanno riconosciute ulteriori 36 ore o 38 ore di ROL e, decorsi 4 anni dall’assunzione, compete il 100% dei permessi contrattualmente previsti per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti (104 o 108 ore).
Tale previsione trova applicazione anche rispetto ai contratti a tempo determinato, ad esclusione di quelli in aziende di stagione e nelle ipotesi di intensificazione (artt. 82 e 83 CCNL 2010).
SCATTI DI ANZIANITÀ
Con il nuovo accordo la maturazione dei 6 scatti di anzianità passa da triennale a quadriennale (lo scatto in maturazione al 31 dicembre 2017 resta di tre anni).
L’importo degli scatti di anzianità non sarà computato nella determinazione della quattordicesima e, dal 1 gennaio 2018 al 31 ottobre 2021, alla determinazione del trattamento di fine rapporto.
TRATTENUTA VITTO E ALLOGGIO IN BUSTA PAGA
I titolari degli esercizi pubblici della ristorazione provvedono alla somministrazione, nei giorni in cui l’azienda è aperta, di due pasti giornalieri ai propri dipendenti.
L’accordo prevede un incremento del prezzo del vitto (da trattenere in busta paga al lavoratore) nelle seguenti misure:
• euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2018. Per l’anno 2018, quindi, la trattenuta pasto ammonta a € 0,85.
• euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2019;
• euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2020;
• euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2021.
Il lavoratore che non voglia usufruire del servizio vitto per l’anno successivo deve comunicarlo al datore per iscritto.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST
Dall’1 febbraio 2018 a carico delle aziende è previsto un contributo di 11,00 euro mensili per dipendente in forza a tempo indeterminato, per 12 mensilità.
Il contributo sarà di 12,00 euro dall’1 gennaio 2019.
Viene ammessa l’iscrizione di lavoratori a tempo determinato con contratto di durata iniziale superiore a 3 mesi, purché l’interessato ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.
Cliccare qui, per visionare il pdf del testo dell’accordo sottoscritto.