D.L. «LIQUIDITÀ IMPRESE» – LA PROROGA DEI VERSAMENTI

D.L. «LIQUIDITÀ IMPRESE» – LA PROROGA DEI VERSAMENTI

Decreto Liquidità Imprese_Email

LA PROROGA DEI VERSAMENTI

Tra le varie misure introdotte dal D.L. n. 23/2020 c.d. «LIQUIDITÀ IMPRESE», le principali riguardano la proroga dei versamenti relativi ad IVA ed a ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, relative addizionali, contributi previdenziali e assistenziali scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio.

La proroga NON riguarda quindi le ritenute su lavoro autonomo o provvigioni.

Riepiloghiamo la sintesi delle misure:

  1. Soggetti con ricavi o compensi (realizzati nel 2019) inferiori a 50 milioni
    1. Scadenza 16 aprile: i versamenti di cui sopra sono prorogati al 30 giugno se il fatturato del mese di marzo 2020 è inferiore di almeno il 33% rispetto al fatturato del mese di marzo 2019;
    2. Scadenza 16 maggio: i versamenti di cui sopra sono prorogati al 30 giugno se il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore di almeno il 33% rispetto al fatturato del mese di aprile 2019.
  2. Soggetti con ricavi o compensi (realizzati nel 2019) superiori a 50 milioni
    1. Scadenza 16 aprile: i versamenti di cui sopra sono prorogati al 30 giugno se il fatturato del mese di marzo 2020 è inferiore di almeno il 50% rispetto al fatturato del mese di marzo 2019;
    2. Scadenza 16 maggio: i versamenti di cui sopra sono prorogati al 30 giugno se il fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore di almeno il 50% rispetto al fatturato del mese di aprile 2019.

I versamenti prorogati dovranno essere versati a partire dal 30 giugno in unica soluzione o in 5 rate mensili.

Oltre a quanto appena esposto resta confermata la sospensione dei versamenti (di ritenute e contributi su lavoro dipendente e assimilato) fino al 30 aprile, già prevista da precedenti disposizioni, a favore delle categorie economiche maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria (a titolo esemplificativo autotrasporti, agenzie di viaggio e tour operator, alberghi, ristoranti, bar….), a prescindere dalla riduzione del fatturato.
Tali versamenti sospesi dovranno essere versati entro il 31 maggio in unica soluzione o in 5 rate mensili.

Con riferimento all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è previsto quanto segue:

  1. il pagamento del primo trimestre può essere effettuato insieme a quello del secondo trimestre (20 luglio) qualora l’ammontare da versare relativamente al primo trimestre sia inferiore a 250 €;
  2. il pagamento del primo e secondo trimestre possono essere effettuati insieme a quello del terzo trimestre (20 ottobre) qualora l’ammontare da versare dei primi due trimestri sia inferiore a 250 €.

È stata, infine, prevista la rimessione nei termini al 16 aprile (senza sanzioni ed interessi) degli eventuali versamenti che dovevano essere eseguiti il 20 marzo e sono stati omessi.

Scarica il Decreto Legge «Liquidità Imprese»