15 Gen CONGEDO DI PATERNITÀ
Il congedo di paternità è strutturale.
La Legge di Bilancio 2022 entrata in vigore il 01/01/2022 ha stabilizzato e reso strutturale l’oramai noto congedo di paternità, ovvero il diritto del padre lavoratore dipendente ad assentarsi dal lavoro in occasione della nascita di un figlio, ovvero della sua adozione o affidamento.
A far data dal 1° gennaio 2022:
- congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, che possono essere goduti anche in maniera non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;
- congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Tali congedi spettano sia in relazione ai figli naturali che in relazione ai figli adottati o affidati, purché la nascita, l’adozione o l’affido sia avvenuto a partire dal 1/1/2022.
Per quanto riguarda le disposizioni relative al «Trattamento economico» e alle «Modalità di richiesta» precisiamo che non hanno subito variazioni rispetto al 2021.
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