25 Set RESERVE CHARGE
CHIARIMENTI IN MATERIA DI RESERVE CHARGE
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 27.03.2015 ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dei nuovi casi di reverse charge.
Ha inoltre chiarito che non saranno applicate sanzioni per eventuali comportamenti difformi adottati prima dell’emanazione della circolare.
Reverse charge edilizia
La legge di Stabilità 2015 ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2015 alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici si applica il reverse charge.
In attesa di chiarimenti ufficiali, l’interpretazione era quella di attenersi al tenore letterale della norma e perciò inquadrare i casi di applicazione del reverse charge sulla base delle prestazioni effettivamente rese (escludendo perciò le manutenzioni).
In una logica di semplificazione l’Agenzia delle Entrate ritiene
debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella Ateco 2007. Per tale motivo a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata per individuare i casi di applicazione del reverse charge bisogna fare riferimento ai codice Ateco 2007. In questo modo sono
ricomprese nel meccanismo del reverse charge anche le manutenzioni e riparazioni inerenti le attività sottoelencate.
Si precisa, quindi, che sarà necessario
avere riguardo esclusivamente alla tipologia di prestazione e non anche all’attività esercitata dal prestatore.
A seguito di tale chiarimento il nuovo reverse charge si applica alle prestazioni rese che possono rientrare tra i seguenti codici attività:
PULIZIA:
– 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
– 81.21.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari
DEMOLIZIONE:
– 43.11.00 Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)
IMPIANTI:
– 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
– 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
– 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
– 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
– 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
– 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
– 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
– 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)
In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al reverse charge in parte soggette ad Iva con modalità ordinarie, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni (individuando le singole prestazioni assoggettabili al reverse charge).
Tuttavia la circolare n. 14/E, in una logica di semplificazione, ha precisato che in presenza di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio, in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, ma si applicherà l’Iva secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.
COMPLETAMENTO:
– 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
– 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
– 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (è esclusa la posa in opera di arredi, in quanto non rientra nella nozione di completamento di edifici)
– 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
– 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
– 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (escluse le attività di costruzione degli edifici)
– 49.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Non rientrano tra le prestazioni di completamento i servizi di preparazione del cantiere e le prestazioni aventi ad oggetto la costruzioni di un edificio, ovvero gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.I servizi in questione in ogni caso devono riferirsi ad un edificio (inteso come fabbricato). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano nella nozione di edificio e vanno quindi escluse dall’applicazione del reverse charge, la prestazioni di servizi aventi ad oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (es. piscine collocate su terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).
L’Agenzia ha inoltre chiarito che qualora il prestatore svolga sistematicamente attività ricomprese tra quelle sopra elencate, ma tali attività non sono comunicate ai sensi dell’art. 35 comma 3 del Dpr 633/1972, le stesse dovranno essere comunque assoggettate al meccanismo del reverse charge.
Il reverse charge di cui alla lettera a) dell’art. 17 continua, invece, ad applicarsi solo nell’ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione Ateco, diverse da quelle sopra citate.
Restano escluse dal reverse charge le forniture con posa in opera, in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni (la posa in opera assume, infatti, funzione accessoria rispetto alla cessione di beni).
Reverse charge e Iva per cassa
Il meccanismo dell’Iva per cassa non risulta applicabile alle operazioni rientranti nel meccanismo del reverse charge.
Reverse charge e nuovo regime forfetario (e regime dei minimi)
Non si applica il reverse charge alle prestazioni effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (o il regime dei minimi). Qualora, invece, tali soggetti acquistino i suddetti servizi dovranno applicare il reverse charge e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’Iva a debito.
Enti non commerciali
Nel caso in cui un ente non commerciale acquisti un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale, ai fini dell’individuazione della modalità di applicazione del tributo, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all’attività istituzionale. Si dovrà tener conto di criteri oggettivi anche nel caso di un contratto che comprende servizi a cui si applica il reverse charge e altri per cui deve essere seguita la modalità ordinaria.
Plafond
Per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge non è utilizzabile il plafond. Anche in caso di dichiarazioni di intento, le prestazioni in oggetto devono essere fatturate ai sensi dell’art. 17 comma 6 lettera a-ter).
In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.