08 Giu AUMENTA DA LUGLIO 2023 L’ESONERO CONTRIBUTIVO INPS A FAVORE DEL LAVORATORE
Il Decreto Lavoro interviene sull’esonero contributivo dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti già conosciuto nel 2022 ed esteso dalla Legge di Bilancio 2023 a tutto l’anno in corso.
L’INPS, con il recente messaggio del 24 maggio 2023, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione di questo esonero.
DI CHE ESONERO SI TRATTA?
Di un esonero sull’aliquota dei contributi Inps (IVS – indennità vecchiaia superstiti) dovuta dai lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici.
IN CHE MISURA?
La riduzione dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore spetta nella seguente misura, a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, non ecceda i seguenti importi mensili:
- 7% (nell’anno 2022 era il 3%) se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
- 6% (nell’anno 2022 era il 2%) se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
Nessuna riduzione spetta se la retribuzione imponibile è superiore ai 2.692 euro.
NOVITÀ sull’esonero in tredicesima mensilità!
L’aumento della riduzione contributiva previsto dal DL Lavoro non si applica al rateo di tredicesima mensilità.
Quindi, in sintesi, l’esonero dell’aliquota IVS applicabile alla tredicesima mensilità è pari al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
PER QUALE PERIODO SPETTA?
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
ALCUNE PRECISAZIONI
- Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile.
- Il diritto alla fruizione dell’agevolazione non è subordinato al possesso del DURC.
- L’applicazione della misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
- L’esonero è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.