CERTIFICATI DI MALATTIA: RETTIFICA DATA DI PROGNOSI

CERTIFICATI DI MALATTIA: RETTIFICA DATA DI PROGNOSI

CERTIFICATI DI MALATTIA RETTIFICA DATA DI PROGNOSI

L’INPS, con la circolare n. 79 del 2 maggio 2017, ha fornito indicazioni sulle corrette modalità di rettifica della data di fine prognosi in caso di guarigione anticipata dalla malattia, al fine di consentire il rientro anticipato del lavoratore sul posto di lavoro.

Cosa succede in caso di guarigione anticipata dalla malattia?

Il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi inziale indicata nel certificato, dovrà recarsi dal proprio medico. Il medico emetterà un certificato di rettifica della prognosi stabilita in precedenza.

Il lavoratore potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica.

Sanzioni

La mancata o tardiva rettifica della data di fine prognosi nel caso di guarigione anticipata del lavoratore comporta l’applicazione, nei confronti del lavoratore, delle sanzioni previste per i casi di assenza ingiustificata alle visite di controllo, nelle misure normalmente previste:

  • 100% dell’indennità di malattia per un massimo di 10 giorni, in caso di 1a assenza;
  • 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, nel caso di 2a assenza;
  • 100% dell’indennità dalla data della 3a assenza.