CONGEDO COVID-19 PER GENITORI DI FIGLI IN QUARANTENA SCOLASTICA

CONGEDO COVID-19 PER GENITORI DI FIGLI IN QUARANTENA SCOLASTICA

201009_Congedo quarantena scolastica

L’INPS, con la Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, rende note le indicazioni per la fruizione del congedo indennizzato COVID-19, previsto dall’art. 5 del DL n. 111/2020, da parte dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza del periodo di quarantena scolastica.

 

LA QUARANTENA DEVE:

  • riguardare un figlio convivente e minore di anni 14;
  • essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico;
  • essere compresa nel periodo tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020 per una durata pari a quanto disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

 

REQUISITI PER LA FRUIZIONE

Il genitore richiedente:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo in oggetto;
  • deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio (minore di 14 anni) per cui è richiesto il congedo stesso (la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente).

 

DURATA

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL.

Il congedo può essere richiesto

  • per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso;
  • da entrambi i genitori se entrambi ne hanno diritto, che si possono alternare nella fruizione.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.

 

INDENNITÀ SPETTANTE

Per i giorni di congedo COVID-19 per quarantena scolastica fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Si precisa che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

 

SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ

È compatibile con le seguenti situazioni dell’altro genitore (convivente con il figlio):

  • Malattia
  • Maternità e paternità, qualora il congedo COVID 19 sia chiesto per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità
  • Ferie
  • Aspettativa non retribuita
  • Soggetto “fragile”
  • Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992 anche per lo stesso figlio
  • Inabilità e pensione di invalidità

 

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

È incompatibile con le seguenti situazioni dell’altro genitore (convivente con il figlio):

  • Congedo COVID 19 per quarantena scolastica dei figli (è compatibile solo con fruizione in modalità alternata tra i due genitori)
  • Congedo parentale per lo stesso figlio (negli stessi giorni)
  • Riposi giornalieri della madre o del padre (c.d. riposi per allattamento) negli stessi giorni
  • Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa o qualora l’altro genitore non svolga attività lavorativa
  • Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa di cui è beneficiario l’altro genitore
  • Lavoro agile del richiedente o dell’altro genitore
  • Part time e lavoro intermittente, nelle giornate di pausa contrattuale

 

PRESENTAZIONE DOMANDA

  • La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
  • La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa (ma compresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre).
  • Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento: numero del documento data di emissione del documento, ASL emittente, ecc.
  • Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso a pena di reiezione della domanda.