NUOVI CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

NUOVI CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

CreditoImpostaBeniStrumentali

Finanziaria 2021:
crediti d’imposta per investimenti
in beni strumentali nuovi

La finanziaria 2021 ha riproposto, con alcune rilevanti modifiche, la possibilità di usufruire di specifici crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2022.

Interventi agevolabili

Beni strumentali materiali ed immateriali nuovi con esclusione di:

  • veicoli di cui all’art.164, comma 1, Tuir (autovetture, motocicli..);
  • beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni.

Misura del credito spettante

Beni materiali ed immateriali generici Industria 4.0

Investimento
(in k€)
Periodo
16/11/2020 –
31/12/2021
Periodo
anno 2022
Fino a 2.500 50% 40%
Da 2.500 a 10.000 30% 20%
Da 10.000 a 20.000 10% 10%


Beni immateriali nuovi 4.0

Investimento
(in k€)  
Periodo
16/11/2020 – 31/12/2021
Periodo
anno 2022
Fino a 1.000 20% 20%

I crediti di imposta 4.0 sono riconosciuti a tutte le tipologie di imprese (no professionisti).

Altri beni materiali ed immateriali

Investimento (k€)

Beni materiali 2.000 ed immateriali 1.000

Periodo
16/11/2020 – 31/12/2021
Periodo
anno 2022
10% beni materiali
e immateriali in genere
6%
15% strumenti tecnologici
smart working

I crediti d’imposta “generici” sono riconosciuti ad imprese e professionisti.

Modalità di utilizzo del credito

Beni 4.0

Utilizzabile in compensazione con modello F24 in 3 quote annuali a decorrere dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione (con la vecchia norma erano 5 quote a decorrere dall’anno successivo).

Altri beni

Per le imprese/professionisti con fatturato inferiore a euro 5.000.000 utilizzabile in un’unica quota annuale a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene.

Per le imprese/professionisti con fatturato superiore a euro 5.000.000 utilizzabile in 3 quote annuali a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene.

Le fatture di acquisto dei beni strumentali agevolabili dovranno obbligatoriamente riportare la seguente dicitura:

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178 del 30/12/2020”.

Adempimenti richiesti per beni 4.0

  • Comunicazione al MISE (da definire data e contenuta con apposito decreto).
  • Predisposizione di una perizia/attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche e l’interconnessione (perizia sempre consigliata ma obbligatoria per beni di costo superiore a 300.000).

Qualora il bene agevolato sia ceduto o localizzato all’estero entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il relativo credito d’imposta dovrà essere restituito.