23 Ott DECRETO FLUSSI 2020
Decreto Flussi 2020:
30.850 gli ingressi di lavori non comunitari consentiti
È stato pubblicato sulla G.U. n. 252 del 12 ottobre 2020 il D.P.C.M. 7 luglio 2020, che definisce la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari in Italia per l’anno 2020.
Il suddetto DPCM autorizza una quota massima di 30.850 ingressi per lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e di lavoratori autonomo, così ripartiti:
- 6.000 quote per ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero di cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina e dei Paesi che nel corso dell’anno 2020 dovessero stipulare accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 100 quote per ingressi per lavoratori che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel loro Paese;
- 100 quote per ingressi per lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela;
- 500 quote per ingressi per motivi di lavoro autonomo;
- 5.760 quote per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato;
- 390 quote per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo;
- 18.000 quote per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Le istanze possono essere inviate dal 22 ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2020.