20 Feb DECRETO FLUSSI 2022
DECRETO FLUSSI 2022
Il decreto flussi, oltre a rendere note le quote di ingresso di cittadini extracomunitari in Italia, quest’anno viene accompagnato anche da due importanti novità relative alla procedura e alle verifiche che i Consulenti del Lavoro saranno tenuti a svolgere, prima di poter richiedere il nulla osta per l’ingresso del lavoratore straniero.
Vediamo quali sono queste importanti novità, ma non prima di aver dato uno sguardo alle quote di quest’anno.
QUOTE
Il DPCM autorizza una quota massima di 82.705 ingressi di cittadini stranieri residenti all’estero per lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e di lavoratori autonomo, così ripartiti:
A. 38.705 unità riservate al lavoro NON stagionale e autonomo di cui:
a. 30.105 unità nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale:
i. 24.105 cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
ii. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell’anno 2023, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria,
b. 1.000 cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine;
c. per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 cittadini di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
d. per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini extracomunitari residenti all’estero,
e. 6.600 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato;
f. 400 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
B. 44.000 unità riservate al lavoro stagionale nel settore agricolo e turistico-alberghiero di cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Le domande di nulla osta potranno essere inviate, esclusivamente con modalità telematiche, dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023 fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
NOVITÀ
VERIFICA PRELIMINARE
Da quest’anno, prima di presentare la richiesta di nulla osta per l’ingresso in Italia, i datori di lavoro dovranno esperire una nuova procedura presso i Centri per l’Impiego, per verificare la presenza in Italia di personale con già le stesse caratteristiche desiderate.
Solo in caso di verifica negativa si potrà procedere con la richiesta di nulla osta.
ASSEVERAZIONE
Un’altra importante novità di quest’anno è il nuovo ruolo attribuito dal c.d. decreto semplificazioni fiscali ai Consulenti del Lavoro nella fase istruttoria della procedura.
Questo decreto ha trasferito ai Consulenti del Lavoro le attività di verifica relative agli ingressi per lavoro subordinato, prima riservate agli Ispettori del Lavoro.
Le analisi dei Consulenti del Lavoro dovranno concentrarsi su indici di bilancio e informazioni aziendali utili a sostenere economicamente e finanziariamente la richiesta di ingresso di personale extracomunitario nel territorio italiano.
Inoltre, nella fase di istruttoria, il consulente dovrà acquisire la documentazione comprovante la regolarità contributiva dell’azienda e l’assenza di indagini e condanne relative a reati contro la sicurezza e la dignità dei lavoratori, l’impiego di manodopera irregolare, il rispetto dei contratti collettivi, ecc.
In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione dei citati documenti, verrà rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produrrà unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dare evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata (il professionista che rilascia l’asseverazione è comunque tenuto, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni).