DECRETO DIGNITÀ: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO DIGNITÀ: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

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Il Decreto Dignità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ecco le principali novità.

L’art. 1 del decreto introduce rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 14 luglio 2018.

Tali disposizioni si applicano:
• ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame;
• ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Apposizione del termine e durata massima

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
• non superiore a 12 mesi (anziché i precedenti 36 mesi);
• non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali:
• la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi;
• qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Ad eccezione dei contratti di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
L’atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, l’indicazione delle predette esigenze (temporanee ed oggettive, ovvero connesse ad incrementi temporanei) in base alle quali è stipulato.

In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo se il termine complessivo eccede i 12 mesi.

Proroghe e rinnovi

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:
• esigenze temporane e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
• esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.

Incremento contribuzione contratto a termine

Aumentano gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine. Lo stesso risulta incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Passa quindi dall’attuale 1,40% all’1,90%.