04 Nov Erogazione del voucher per servizi di baby-sitting alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici
Con decreto 1° settembre 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2016), il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stabilisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del voucher per l’acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, al termine del periodo di fruizione dell’indennità di maternità e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere per l’anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il beneficio consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
Per accedere al beneficio la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.
La lavoratrice, previa comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell’Inps, è tenuta a procedere all’acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i medesimi canali telematici. La mancata acquisizione del voucher telematico entro il termine di 120 giorni si intende come rinuncia al beneficio.
Non sono ammesse al beneficio le madri lavoratrici che relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:
– risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
– usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità’, di cui all’art. 19, comma 3, del decreto legge n. 223/2006.
La fruizione del beneficio comporta, per ogni quota mensile richiesta, la corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 151/2001.