FIGLI IN QUARANTENA: LAVORO AGILE O CONGEDO STRAORDINARIO

FIGLI IN QUARANTENA: LAVORO AGILE O CONGEDO STRAORDINARIO

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Il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020, all’art. 5, prevede il lavoro agile o il congedo straordinario per genitori dipendenti con figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria per contatti scolastici.

 

I genitori lavoratori dipendenti con figli che frequentano scuole e servizi educativi dell’infanzia si potranno trovare a fronteggiare periodi di quarantena obbligatoria disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

In questo caso, qualora il figlio convivente sia minore di 14 anni, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa al ricorso al lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio fruendo di un congedo straordinario. Per tali periodi di congedo è prevista la corresponsione da parte dell’INPS di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

ATTENZIONE!
Per i giorni in cui un genitore:
• o fruisce di una delle misure previste dall’art. 5 del DL n. 111/2020 (lavoro agile o congedo straordinario);
• o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile
• o non svolge alcuna attività lavorativa
l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle misure sopra presentate.

Si precisa che le misure previste dall’art. 5 del DL n. 111/2020 sono fruibili per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.