IL NUOVO CONGEDO DI PATERNITÀ: COS’È CAMBIATO DAL 13 AGOSTO

Nuovo Congedo di Paternità

IL NUOVO CONGEDO DI PATERNITÀ: COS’È CAMBIATO DAL 13 AGOSTO

Nuovo Congedo di Paternità

IL NUOVO CONGEDO DI PATERNITÀ: COS’È CAMBIATO DAL 13 AGOSTO

Il Decreto Legislativo n.105/2022  (Decreto Conciliazione vita – lavoro), entrato in vigore il 13 agosto 2022, ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni del testo unico sulla maternità, che interessano anche la disciplina del congedo di paternità.

Ecco le principali novità aggiornate dopo l’emanazione dell’apposita circolare Inps.

A far data dal 13 agosto 2022, quindi per le nascite avvenute dal 13/08:

  • congedo obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi, che possono essere goduti anche in maniera non continuativa ma non frazionabili a ore, da utilizzare nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.

Tali congedi spettano sia in relazione ai figli naturali che in relazione ai figli adottati o affidati, purché la nascita, l’adozione o l’affido sia avvenuto a partire dal 13 agosto 2022.

È confermata la fruizione del congedo di paternità obbligatorio anche ai casi di morte perinatale.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Trattamento economico
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio, ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.

L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS (es. operai agricoli, lavoratori domestici…).

Inoltre, le giornate di congedo obbligatorio sono coperte da contribuzione figurativa a carico dell’INPS.

Modalità di richiesta 
Per usufruire del congedo il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta solo al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 5 giorni di preavviso, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dal CCNL.

La forma scritta può essere sostituita dall’utilizzo del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. 

Nota bene!
È prevista una domanda telematica all’Inps oltre alla richiesta preventiva al datore di lavoro SOLO per i lavoratori che usufruiscano del pagamento diretto del congedo da parte dell’Istituto (es. operai agricoli, lavoratori domestici ecc.).