17 Gen LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NUOVA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Lavoro autonomo occasionale: comunicazione preventiva obbligatoria
La legge conversione del Decreto Fiscale ha introdotto, a partire dal 21 dicembre, un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
L’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori va comunicata preventivamente all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, fornisce le prime indicazioni.
Chi è obbligato a fare la comunicazione?
L’obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Chi riguarda la comunicazione?
Va comunicato l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali ossia i soggetti:
- inquadrabili nella definizione di cui all’art. 2222 C.C. vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.
Sono ESCLUSI le CO.CO.CO. , le prestazioni occasionali gestite con Libretto Famiglia, le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA, i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (es. riders).
Quando va effettuata la comunicazione?
L’obbligo riguarda i rapporti di lavoro avviati dopo il 21/12/2021 o, se avviati prima, i rapporti ancora in corso al 11/01/2022.
Per i rapporti di lavoro:
- in essere al 11.1.2022, nonché per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
- avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
Come va effettuata la comunicazione e a chi?
Va effettuata al competente Ispettorato del Lavoro in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante procedura telematica.
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va effettuata ora tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione di ciascun Ispettorato Territoriale, desumibile dall’ elenco indicato nella nota ministeriale cliccando qui .
Cosa deve contenere la comunicazione?
La comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:
- dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- dati del prestatore (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l’opera /servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
È possibile annullare / modificare una comunicazione trasmessa in qualunque momento PRIMA dell’inizio dell’attività del prestatore.
Sono previste sanzioni?
In caso di omessa / infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a e 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo.