2️⃣ LEGGE DI BILANCIO 2023: NOVITÀ

Tregua FIscale - Legge di Bilancio 2023

2️⃣ LEGGE DI BILANCIO 2023: NOVITÀ

Tregua FIscale - Legge di Bilancio 2023

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Parte seconda: la c.d. tregua fiscale

 

Come già anticipato, è stata approvata la legge di bilancio per il 2023.
Si riportano di seguito le novità in materia di c.d. tregua fiscale.

Definizione agevolata avvisi bonari e rateazioni in corso

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
•    delle imposte e dei contributi previdenziali;
•    degli interessi e delle somme aggiuntive;
•    delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).

È prevista, inoltre, la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, indipendentemente dal periodo di imposta di riferimento, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Rottamazione-quater

È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:
•    dovute a titolo di capitale;
•    maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate (massimo 18 rate), con un tasso di interesse al 2% a partire dal 31.07.2023. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Per il perfezionamento della rottamazione è necessario presentare un’apposita istanza entro il 30.04.2023.

Stralcio cartelle

È confermato l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023 (termine così individuato in sede di approvazione, in luogo del 31.1.2023), dei debiti: 
•    di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; 
•    risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015.