28 Ott Nuovo decreto sulla conciliazione tra vita e lavoro
Ecco per voi un riepilogo delle novità riguardanti la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro introdotte dal Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 80.
Divieto di lavoro alle donne
Viene previsto il divieto di adibire le donne al lavoro durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.
Ricovero neonato
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 151/2001 e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
La disposizione trova applicazione anche al congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento.
Prolungamento diritto alla corresponsione trattamento economico
L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità e cioè per i licenziamenti a causa di:
- colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Congedo di paternità
Le disposizioni secondo le quali il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre si applicano anche alle lavoratrici autonome.
L’indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto concessa alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali spetta anche al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Congedo di paternità nei casi di adozione e affidamento
Le disposizioni secondo le quali “la lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero in caso di adozione internazionale, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità” spettano, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certificherà la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.
Congedo parentale e modalità di fruizione
Il congedo parentale (ex maternità facoltativa) è concesso a ciascun genitore nei primi 12 anni di vita del bambino, rimanendo salve tutte le altre previsioni in tema.
Ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base giornaliera o su quella oraria salvo disposizioni da parte della contrattazione collettiva anche aziendale.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi per cure parentali.
Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Prolungamento del congedo parentale
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale.
Trattamento economico e normativo dei congedi parentali
Per i periodi di congedo parentale l’indennità pari al 30% della retribuzione è riconosciuta fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
Nei casi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria l’indennità per il congedo parentale pari al 30% della retribuzione è riconosciuta fino all’ottavo anno di vita del bambino.
Congedo parentale nei casi di adozione e affidamento
Il congedo parentale in caso di adozione o affidamento può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L’indennità per il congedo di cui sopra e pari al 30% della retribuzione, è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto, entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Lavoro notturno e maternità
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.
Dimissioni durante il periodo di tutela
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.