PATENTE A CREDITI PER IMPRESE E AUTONOMI NEI CANTIERI DAL 1° OTTOBRE: LA NOVITÀ E GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Patente a Crediti

PATENTE A CREDITI PER IMPRESE E AUTONOMI NEI CANTIERI DAL 1° OTTOBRE: LA NOVITÀ E GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Patente a Crediti

PATENTE A CREDITI PER IMPRESE E AUTONOMI NEI CANTIERI DAL 1° OTTOBRE: LA NOVITÀ E GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Patente a crediti per imprese e autonomi nei cantieri dal 1° ottobre 2024:
il decreto è stato pubblicato in Gazzetta il 20 settembre ed è stata emanata la circolare ministeriale il 23 settembre, anche se ad oggi non è ancora possibile fare la domanda telematica all’Ispettorato del Lavoro per ottenere la patente.

Ecco una sintesi di questa importante novità in materia di sicurezza sul lavoro!

Di che cosa si tratta?

La patente a crediti è un sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi operanti “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili edili basato su un punteggio iniziale di 30 crediti, con la possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni.

Per poter operare, servono almeno 15 crediti.

La patente sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri

Per “cantieri” s’intendono i luoghi in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’All. X del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero: “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.

Sono esonerati i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale, nonché le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Quali sono le condizioni per richiedere la patente?

I requisiti specifici sono:

  1. Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  2. Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi previsti dal Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro).
  3. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
  4. Possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), ove previsto.
  5. Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
  6. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Cosa fare per ottenere la patente?

È necessario presentare una domanda online all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione specifica. Per effettuare la domanda si attende una specifica nota tecnica dell’INL.

Il processo, in ogni caso, prevede i seguenti passaggi:

  • accesso al portale: in modalità digitale, utilizzando sistemi di autenticazione che garantiscono l’identità del richiedente (es. SPID, CNS, CIE);
  • compilazione della domanda: il possesso dei requisiti come il DURC e la certificazione di regolarità fiscale deve essere autocertificato dal richiedente, mentre altri requisiti (come l’adempimento formativo o il DVR) richiedono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Una volta presentata e accettata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile nel portale con tutte le informazioni aggiornate, tra cui: 

  • dati identificativi del titolare (persona giuridica o lavoratore autonomo);
  • punteggio di partenza (30 crediti);
  • aggiornamenti dei crediti (che possono aumentare o diminuire in base alle azioni e alle violazioni del titolare).

La patente ha una validità continuativa, ma il punteggio può essere modificato nel tempo.

La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie.

Le informazioni contenute nella patente sono conservate per tutta la sua validità e per un periodo massimo di 5 anni in caso di sospensioni o decurtazioni.

Quali sono le caratteristiche dalla patente?

Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 crediti iniziali.

Questo punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi per lo storico aziendale, per mancanza di decurtazioni, per investimenti e attività in materia di salute e sicurezza ecc.

Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa non può continuare ad operare nei cantieri.

È però consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Lo stato della patente può essere verificato nel portale da:

  • enti pubblici e autorità di controllo: INAIL, INL, altri enti preposti alla vigilanza e al controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza);
  • committenti e stazioni appaltanti: le stazioni appaltanti pubbliche (come comuni, regioni e altri enti locali) e i committenti privati hanno accesso ai dati relativi alla patente quando devono verificare l’idoneità di un’impresa prima di assegnarle un contratto o farla partecipare a una gara d’appalto. Questi soggetti possono utilizzare il portale per controllare se l’impresa rispetta i requisiti di sicurezza e regolarità richiesti dalla normativa sugli appalti pubblici e privati;
  • imprese e lavoratori autonomi titolari della patente: le imprese o i lavoratori autonomi possono accedere al proprio profilo sul portale per verificare il proprio punteggio di crediti, eventuali decurtazioni o sospensioni, e presentare richieste di recupero dei crediti;
  • organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.

Quali le sanzioni più gravi?

Ci sono sanzioni severe per le imprese che, in caso di incidenti mortali o che causano lesioni permanenti, siano ritenute responsabili.

In queste circostanze, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare un provvedimento cautelare di sospensione della patente fino a 12 mesi.

In caso di morte del lavoratore o di inabilità permanente, se l’incidente è attribuibile al datore di lavoro o ai suoi delegati almeno per colpa grave, la sospensione è obbligatoria, salvo diversa valutazione adeguatamente motivata dall’Ispettorato.

Se l’infortunio comporta un’inabilità permanente, la sospensione della patente può essere adottata, ma solo se non risultano sufficienti altre misure preventive già previste.

ATTENZIONE !

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare (23/09) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello scaricabile cliccando qui, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Per eventuali quesiti, l’Ispettorato ha messo a disposizione il seguente indirizzo mail: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it.

Per tutti i dettagli, ecco la circolare ministeriale utile per la consultazione.

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