25 Mag REVERSE CHARGE: OBBLIGO DI AUTOFATTURA O INTEGRAZIONE ELETTRONICA
REVERSE CHARGE: OBBLIGO DI AUTOFATTURA O INTEGRAZIONE ELETTRONICA
Si ricorda che a partire dal 1° luglio 2022 (il termine iniziale del 1° gennaio infatti era stato oggetto di proroga) dovranno essere inviate elettronicamente le integrazioni o autofatture relative a tutti i casi di reverse charge, sia interni che esteri.
Si riporta di seguito il tipo documento da indicare:
TD16 NEW
Integrazione fattura reverse charge interno (da utilizzare per inviare allo sdi le fatture ricevute senza Iva ad esempio ai sensi dell’art. 17 Dpr 633/1972).
TD17 NEW
Integrazione o autofattura per acquisto servizi dall’estero (per acquisto di servizi da soggetti non residenti Ue o Extra-Ue).
TD18 NEW
Integrazione fattura acquisto beni Intraue.
TD19 NEW
Integrazione o autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 (per acquisto da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia o per acquisto da soggetti non residenti ma identificati in Italia).
La trasmissione dell’integrazione/autofattura dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni, ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione (es. entro il 15 agosto per le fatture ricevute nel mese di luglio).
Molto cambierà per le operazioni con l’estero che, in fase di acquisto, continueranno ad essere cartacee. Non sarà, invece, più possibile documentare operazioni attive con fatture cartacee e non elettroniche. Infatti, dal secondo semestre 2022 sparirà l’esterometro, per cui tutte le operazioni con l’estero dovranno essere documentate da fattura elettronica.
Tuttavia, nei confronti del cliente estero si dovrà continuare ad inviare la fattura cartacea.