RINNOVO CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO: ACCORDO 2024

Rinnovo CCNL Terziario Confcommercio 2024

RINNOVO CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO: ACCORDO 2024

Rinnovo CCNL Terziario Confcommercio 2024

ACCORDO DI RINNOVO 2024 PER IL CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO: TUTTE LE NOVITÀ

In data 22 marzo 2024, CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia, FILCAMS – CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS hanno sottoscritto ipotesi di accordo di rinnovo per i lavoratori del settore e in data 28 marzo 2024 un accordo integrativo per apportare alcune precisazioni e modifiche.

A ciò uniamo anche i chiarimenti intervenuti da ConfCommercio per riepilogare tutte le novità!

Da quando decorre l’accordo?

La parte economica decorre dal 1° aprile 2023 ed avrà validità fino al 31 marzo 2027.

Quella normativa decorre dal 1° aprile 2024 (ferme restando le particolari decorrenze per singoli istituti) e scadrà il 31 marzo 2027.

Il contratto collettivo ha pertanto validità quadriennale.

Quando e quale aumento retributivo?

L’ aumento retributivo medio stabilito è di 240,00 euro lordi da corrispondersi in 6 tranche:

  • 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (si tratta dell’acconto su futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario 12 dicembre 2022 e già riconosciuto);
  • 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024;
  • 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2025;
  • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2025;
  • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;
  • 40,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027.

Ecco le tabelle retributive aggiornate:

CCNL Terziario Confcommercio - Tabelle aumenti retributivi
*Trattasi della paga base comprensiva dell’acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali (AFAC CCNL) erogato a partire dal 1° aprile 2023, che si intende assorbito nella “paga base” con il presente rinnovo.

UNA TANTUM: QUALI SOMME E A CHI?

Al fine di garantire l’integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, le Parti hanno previsto la corresponsione di un importo forfettario “una tantum”, pari a 350,00 euro lordi, calcolati come media riferita al IV livello, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento.

L’“una tantum” spetta solamente ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo, quindi solamente ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024.

L’importo è determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

Sarà erogato in due tranche, di eguale importo, con le retribuzioni di competenza luglio 2024 e luglio 2025.

L’importo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, ovvero in caso di assunzione/cessazione nel corso del periodo di riferimento della stessa.

Non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, compreso il TFR e sarà soggetto a tassazione separata.

Attenzione!
Gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum. Quindi l’una tantum, in questi casi, verrà assorbita.

QUALI CRITERI SONO PREVISTI PER GLI ASSORBIMENTI DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI?

Gli importi erogati dalle aziende, che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità possono essere assorbiti dagli aumenti contrattuali in uno dei due seguenti casi:

  • gli aumenti erogati dalle aziende sono previsti come assorbibili da un accordo sindacale;

  • gli aumenti erogati dalle aziende siano da atto unilaterale purché espressamente stabilito all’atto della concessione ed erogati dal 1° gennaio 2022 a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali (AFAC).


Attenzione!

Con l’accordo integrativo del 28 marzo 2024 è stato confermato che l’anticipo sui futuri aumenti contrattuali di 30 euro riferiti al IV livello riconosciuto dal 01/04/2023, in quanto incremento della paga base, e gli importi una tantum di 350 euro riconosciuti nel 2023 riferiti al IV livello previsti dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall’importo a titolo di una tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.

CONGEDO PARENTALE (COSIDDETTA MATERNITÀ FACOLTATIVA)

Il contratto, oltre a recepire le modifiche di legge del Testo Unico Maternità su durata del congedo e misura dell’indennità, stabilisce che:

  • i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi (ROL o ex-festività), mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio;

  • è ridotto a 5 giorni il termine di preavviso entro cui il lavoratore è tenuto a dare comunicazione al datore di lavoro della richiesta di congedo parentale.

QUALI LE ALTRE NOVITÀ?

L’accordo di rinnovo:

  • aggiorna le causali di assunzione nel contratto a tempo determinato;
  • prevede un aumento del contributo a Fondo Est di € 3,00 a carico del datore di lavoro dal 01/04/2025;
  • prevede un aumento pari a 40 euro a carico del datore di lavoro per la Cassa sanitaria Quadri Qu.A.S. (€ 20 da 01/01/2025 e € 20 da 01/01/2026).

Per la consultazione di tutte le novità e degli accordi integrali, clicca qui sotto.

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