DAL 1 LUGLIO STOP AGLI STIPENDI IN CONTANTI

DAL 1 LUGLIO STOP AGLI STIPENDI IN CONTANTI

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Obbligo di tracciabilità delle retribuzioni:
no agli stipendi in contanti

Dal 1 luglio 2018, è previsto l’obbligo per i datori di lavoro e committenti di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori, ovvero scatta il divieto di provvedere al pagamento delle retribuzioni con l’uso del contante (art. 1, cc. 910-914, Legge di Bilancio 2018).

Dal 1 luglio quali sono le forme di pagamento accettate?

  • Bonifici con IBAN
  • Pagamenti elettronici, in contanti presso la banca o la posta
  • Assegni bancari o postali

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Quali sono i casi di esclusione dal nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili?

  • I rapporti di lavoro con le PA perché il limite dell’uso del contante per pagare le retribuzioni è già entrato in vigore con l’articolo 2, comma 4-ter, del Dl 138/2011 che ha previsto di divieto di effettuare pagamenti di retribuzioni o compensi in contante superiori a 1.000 euro.
  • I rapporti di lavoro con gli addetti ai servizi familiari e domestici come colf e badanti se rientranti nel CCNL.

Quali le sanzioni per chi, dopo il 1 luglio, pagherà gli stipendi in contanti?
Sono previste multe che andranno da 1.000 a 5.000 euro per il datore di lavoro o committente che violerà l’obbligo.