TRASFERTE E TRASFERISTI: RECENTE INTERVENTO DELLA CASSAZIONE

TRASFERTE E TRASFERISTI: RECENTE INTERVENTO DELLA CASSAZIONE

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Con recente sentenza, la Corte di Cassazione si è espressa in modo molto chiaro confermando un orientamento già intervenuto nel corso del 2012.

In tutti i casi di prestazione di lavoro svolta per sua natura in luoghi sempre diversi e quindi caratterizzata da una certa variabilità strutturale, ad esempio attività prestata da INSTALLATORI DEL SETTORE METALMECCANICO, OPERAI EDILI e AUTOTRASPORTATORI, non può applicarsi il regime fiscale della trasferta, bensì quello previsto per il trasfertismo.

A seguito di un verbale di accertamento Inps, la Corte di Cassazione ha precisato come le concrete caratteristiche della prestazione, resa in luoghi sempre variabili e diversi, determinano il regime fiscale applicabile. Pertanto, in tutte le attività sopra menzionate, gli emolumenti corrisposti ai trasfertisti concorrono a formare reddito, assoggettabile a contributi previdenziali, nella misura del 50% del loro ammontare.

Ai trasfertisti, pertanto, non possono essere riconosciuti, né indennità di trasferte esenti, né rimborsi spese esenti.